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Art. 1
- La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Archeologiche fornisce
utenza a tutti coloro che ne hanno diritto entro i limiti logistici
delle aree destinate. Saranno adottati criteri restrittivi qualora
le esigenze funzionali rendessero necessari provvedimenti atti
alla salvaguardia delle attività didattiche interne e
alla tutela del patrimonio. L'orario della Biblioteca è
così distribuito, dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore
15 alle 18 per 5 giorni alla settimana (Lunedì-Venerdì),
compatibilmente alla disponibilità di personale.
Art. 2
- Gli utenti al momento di accedere in Biblioteca dovranno espletare
alcune formalità, dimostrando preventivamente le proprie
generalità con l' esibizione di un proprio documento d'identità,
che verrà depositato in un contenitore dall'addetto alla
porta, successivamente dovrà essere apposta una firma
sul foglio di presenza giornaliero specificando il proprio cognome
e nome in stampatello. Non è consentito introdurre borse,
zaini o contenitori rigidi che dovranno necessariamente essere
depositati negli appositi armadietti. L'utenza é tenuta
a segnalare al personale preposto i volumi propri che intende
introdurre all'interno della struttura.
Art. 3 -
Il patrimonio della Biblioteca è distribuito su scaffali
aperti.
La consultazione è consentita solamente nelle aree destinate
a sala di lettura. Per la consultazione di opere custodite (rare),
gli utenti devono rivolgersi al personale addetto.
Art. 4
- Il personale della Biblioteca è a disposizione dell'utenza,
per chiarimenti riguardanti la distribuzione logistica, le caratteristiche
generali e le informazioni bibliografiche del patrimonio esistente,
compatibilmente con le esigenze di servizio e la pertinenza delle
mansioni.
Art. 5
- I volumi devono essere lasciati sui tavoli al termine della
consultazione.
Coloro i quali hanno necessità di consultare più
di 3 (tre) volumi contemporaneamente, devono comunicarlo al personale
addetto provvedendo a ricollocare i volumi già consultati.
L'utente che intende mantenere in lettura (max 3 volumi) per
i giorni successivi, deve contrassegnare con un biglietto la
quantità prescelta e lasciarla in ordine sovrapposto sul
tavolo medesimo.
Art. 6
- Chiunque manomette il patrimonio librario sarà escluso
dalla biblioteca dopo aver risarcito il danno.
Art. 7 -
Il servizio di fotocopie rivolto all'utenza viene effettuato
secondo la normativa dell'apposito regolamentato delle biblioteche
statali (DPR n.417 del 5/7/1995), che in particolare vieta la
riproduzione totale di pubblicazioni in commercio e che a norma
dell'art. 68 della legge n.633/1941 la riproduzione in fotocopia
fatta nelle biblioteche deve essere limitata all'uso personale,
per fini di studio, o per i servizi della biblioteca e deve essere
evitata ogni utilizzazione concorrenziale con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore. Le enciclopedie, i repertori
e le opere rare non possono essere fotocopiati.
Art. 8
- Il prestito dei libri viene concesso ai docenti del Dipartimento
e dell'Ateneo pisano, ai cultori ufficiali della materia, ai
docenti della Scuola Normale Superiore ed al personale tecnico
interno per un periodo di 30 (trenta giorni). Per i laureandi,
i dottorandi, gli specializzandi ed i borsisti, interni all'
area dipartimentale sarà concesso il prestito dietro autorizzazione
scritta di un docente.
La durata del prestito può essere autorizzata per un massimo
di 7 (sette) giorni, per i laureandi ed i dottorandi a discrezione
del relatore di tesi.
Art. 9 -
La quantità massima di libri autorizzabili al prestito
è stabilita nel numero di 2 (due) volumi, l'operazione
può essere rinnovata al momento della presentazione dei
volumi stessi. Il prestito viene sospeso qualora si rendesse
necessario consultare con urgenza (per esigenze interne) il patrimonio
prestato, gli interessati dovranno riconsegnare il materiale
con la massima sollecitudine (max 48 ore).
La compilazione della scheda di prestito comporta automaticamente
la conoscenza e l'accettazione integrale delle norme che lo regolano.
Art. 10
- Non sono disponibili al prestito i volumi rari o preziosi,
i testi adottati per i corsi e le attività di studio,
le pubblicazioni periodiche, le opere di consultazione generale
(es. enciclopedie e manuali), le opere sfascicolate o danneggiate.
I libri acquistati su fondi di ricerca possono essere esclusi
dal prestito per un periodo di 2 (due) anni dall'acquisto. |