RegolamentoART. 1 - AFFERENZA DEL DOTTORATO - Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di Ateneo per i Dottorati di Ricerca il Corso di Dottorato di Ricerca in Archeologia afferisce amministrativamente al Dipartimento Scienze Archeologiche e, compatibilmente con le esigenze del Dipartimento stesso, ne utilizza strutture e attrezzature.
ART. 2 - INDIRIZZI DEL DOTTORATO - Le tematiche scientifiche del Corso sono rivolte all'approfondimento dei contenuti e delle metodologie per la ricerca, anche interdisciplinare, nell'ambito della vasta area scientifica definita sotto il termine di "Archeologia" dalla Preistoria al Medioevo, alla Archeologia Orientale, alla Paleoantropologia, facente capo a docenti della Facoltà di Lettere e della Facoltà di Scienze M.F.N..
Sotto il profilo scientifico e didattico il Corso è diviso in cinque curricula: 1) Preistorico; 2) Classico; 3) del Vicino Oriente; 4) Medievale; 5) Paleoantropologico.
ART. 3 - ORGANI DEL DOTTORATO - Sono organi del Corso il Consiglio di Dottorato, il Coordinatore, la Giunta.
ART. 4 - IL CONSIGLIO DI DOTTORATO - Il Consiglio è formato in prima applicazione dai docenti nominativamente indicati nella proposta istitutiva e ne possono far parte i professori e i ricercatori dell'Università di Pisa che ne facciano successivamente richiesta. Su proposta del Consiglio e con l'approvazione del Senato Accademico possono farne parte professori o ricercatori di università italiane o estere. Possono essere cooptati nel Consiglio esperti non universitari italiani e stranieri in numero non superiore a un terzo dei membri del Consiglio.
I compiti del Consiglio sono definiti dall'art.4, comma 9 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.
ART. 5 - IL COORDINATORE - È eletto dal Consiglio al proprio interno e può designare un Vice Coordinatore scelto tra i Docenti del Corso. Resta in carica quattro anni.
ART. 6 - LA GIUNTA - Il Coordinatore è coadiuvato da una Giunta del Dottorato, costituita dal Coordinatore o dal suo Vice e da un rappresentante per ciascuno dei curricula, eletto dal Consiglio.
La Giunta ha il compito di predisporre l'organizzazione scientifica e didattica del Corso, la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Corso e al Consiglio del Dipartimento, la presentazione al Dipartimento istituente delle richieste annuali di finanziamento per le borse e per il funzionamento del Corso da trasmettere al Senato Accademico.
Ha inoltre il compito di proporre al Consiglio di Dottorato l'attivazione e la disattivazione dei curricula, di proporre convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici e privati; di organizzare le prove di ammissione e l'esame per il conseguimento del titolo.
Resta in carica quattro anni.
ART. 7 - ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DI CURRICULA - I curricula sono attivati o disattivati su proposta della Giunta con decisione del Consiglio di Dottorato.
ART. 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE:
1. Possono accedere al Dottorato di Ricerca in Archeologia, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità; qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca delibererà sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguano il diploma di laurea dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domanda e prima dell'inizio delle prove.
2. Al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso il candidato dichiara a quale curriculum intende concorrere.
Il candidato dovrà accludere alla domanda alle prove di ammissione:
- un curriculum analitico corredato dalla documentazione considerata utile a definire il proprio percorso di ricerca (tesi di laurea, indirizzo universitario pregresso con le votazioni ottenute, qualificazioni professionali, lingue straniere conosciute).
3. Il concorso di ammissione è per titoli ed esami ed è volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Consiste in:
- una prova scritta su un argomento attinente al tema del Dottorato, differenziata per ciascuno dei curricula previsti e sorteggiata da una rosa di tre titoli per ciascuno
- colloquio articolato in tre momenti:
a - temi generali riguardanti l'indirizzo di ricerca prescelto
b - discussione sul curriculum analitico e sulla prova scritta
c - verifica della buona conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta nell'ambito di quelle più diffuse nell'ambito scientifico.
4. I punteggi relativi ai titoli e agli esami, espressi in centesimi, sono stabiliti nel modo seguente:
- max 40/100 per la prova scritta;
- max 40/100 per la prova orale;
- max 20/100 per i titoli.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 25/100; il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 25/100.
I 20 punti dei titoli si intendono così suddivisi:
- fino a un max di 9 punti per la tesi di laurea con lode;
- fino a un max di 7 punti per l'esame di laurea con 110 su 110; di 4 punti tra 105 e 109; di 3 punti tra 100 e 104; 1 punto fino a 99/110;
- fino ad un max di 8 punti per la votazione conseguita negli esami degli insegnamenti attinenti al Dottorato, sostenuti durante la carriera universitaria;
- fino a un massimo di 3 punti per Corsi di specializzazione;
5. La valutazione dei titoli viene fatta solo per gli ammessi alla prova orale e prima della stessa.
Il diario della prova di esame (scritta) è reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito WEB del Dipartimento di Scienze Archeologiche, al quale afferisce il Dottorato, e per posta elettronica ai candidati che nella domanda abbiano indicato il loro indirizzo elettronico, almeno 15 giorni prima del compimento della stessa.
6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o esclusione di un vincitore durante il primo trimestre del primo anno di corso, la Giunta del Dottorato può deliberare l'ammissione di un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice. Qualora l'avente diritto alla borsa rinunci alla stessa per l'intera durata del corso di dottorato, subentra il candidato seguente nell'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
7. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il Dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di borse di ricerca finanziate dalle Unione Europea, se risultati idonei al concorso di ammissione.
L'ammissione in sovrannumero di cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in numero non superiore a due, è subordinata alla valutazione delle domande da parte del Consiglio di Dottorato e alla documentazione del possesso di una borsa di studio o di analogo finanziamento per l'intera durata del corso.
ART.9 - BORSE DI STUDIO - Le borse di studio finanziate da altre Università o Istituzioni, se da queste destinate espressamente all'uno o all'altro curriculum, non potranno essere attribuite se non a candidati idonei che abbiano prescelto il curriculum cui sono destinate.
Le borse di studio che risultino eventualmente non assegnate e i residui di quelle i cui assegnatari per qualunque motivo non ne beneficino interamente restano assegnate al Corso e verranno riutilizzate nell'ambito di esso.
ART.10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE - La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca è nominata dal Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti con parere favorevole del Consiglio di Dipartimento interessato. Essa sarà composta da tre docenti di ruolo, professori ordinari, associati o ricercatori, anche di altre Università italiane o straniere, di cui almeno uno esterno al Dottorato. Non possono essere designati coloro che hanno fatto parte della commissione l'anno precedente. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di Ateneo per i Dottorati di Ricerca.
In caso di attivazione nell'ambito del Dottorato in Archeologia di un Dottorato congiunto in seguito ad accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione esaminatrice e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. Ogni dottorando è tenuto a presentare ogni anno almeno un seminario sull'argomento della tesi e una relazione scritta sulla attività svolta.
Non possono essere iscritti ad altro corso di Dottorato e ad altri corsi di specializzazione postlaurea.
All'inizio del primo anno il Consiglio assegna ai dottorandi un tutore, scelto tra i docenti del corso sulla base dell'argomento di ricerca.
Al termine di ogni anno il Collegio dei Docenti esprime un motivato giudizio per il passaggio all'anno successivo e per l'ammissione a sostenere la tesi finale.
Il dottorando può far ricorso al Coordinatore del Dottorato per qualsiasi problema di ordine organizzativo e scientifico.
E' prevista l'esclusione dal Dottorato di Ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate .
E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternità, per servizio militare, per gravi e documentate malattie. Il Consiglio di Dottorato può concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi; la durata della sospensione non può essere superiore a un anno. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo.
Il Consiglio di Dottorato, in accordo con la facoltà interessata, può consentire ai dottorandi una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa con impegno non superiore a 100 ore annue e non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
Il Consiglio di Dottorato può autorizzare lo svolgimento del corso "part-time", su richiesta dell'interessato. La durata massima del Corso non può essere superiore a quattro anni e mezzo e il dottorando part-time perde il diritto alla borsa eventualmente assegnata.
ART. 12 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SOGGIORNI ALL'ESTERO - Il dottorando nel corso del triennio può usufruire di periodi di soggiorno all'estero, previa domanda al Coordinatore accompagnata dal parere del tutore, di durata complessivamente non superiore a quanto previsto nel progetto di dottorato. Al ritorno dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto. La Giunta di Dottorato valuterà caso per caso la possibilità di contribuire alle spese, che eccedano la prevista maggiorazione della borsa, sottoponendone l'approvazione al Consiglio di Dottorato..
ART. 13 - AMMISSIONE DI DOTTORANDI ESTERNI - Il Consiglio del Dottorato in Archeologia può ammettere alla frequenza alle attività didattiche e scientifiche del Corso, come dottorandi esterni, i dottorandi di altra Università italiana o straniera che svolgano parte della loro attività di ricerca presso i Dipartimenti di afferenza dei docenti del Corso, compatibilmente con le strutture, le attrezzature e le esigenze della struttura ospitante.
ART. 14 - PROCEDURE PER GLI ADEMPIMENTI RISPETTO AL DIPARTIMENTO A CUI AFFERISCE IL CORSO - Gli atti amministrativi e contabili sono autorizzati dal Direttore e dal Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Archeologiche, cui il Dottorato afferisce, nell'ambito delle rispettive competenze.
Al termine del ciclo, il Consiglio di Dottorato approva la relazione predisposta dalla Giunta sulla attività didattica e scientifica svolta da sottoporre alla approvazione del Senato Accademico, previa approvazione dei Dipartimenti concorrenti.
ART. 15 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO - Il dottorando deve presentare al Consiglio di Dottorato, entro la data di conclusione del corso, la domanda di sostenere l'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi di ricerca contenente contributi e risultati originali. L'esame finale deve essere sostenuto dopo la conclusione del terzo anno di corso ed entro un anno dalla sua conclusione e può essere ripetuto una sola volta..
Entro tre mesi dalla data di presentazione della tesi, il Consiglio di Dottorato determina l'ammissibilità dei candidati alla prova finale sulla base dell'impegno scientifico e dell'originalità dei risultati e su parere del tutore. Contestualmente il Consiglio trasmette al Rettore la delibera di ammissibilità e l'indicazione dei componenti la Commissione Giudicatrice.
Entro un mese dalla delibera di ammissibilità, i candidati sono tenuti a presentare all'ufficio competente un numero di copie dell'elaborato finale pari al numero dei commissari previsti, più quattro copie destinate, una alla Biblioteca del Dipartimento, una al tutore e due, dopo l'esame finale, alle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Le copie della tesi devono essere firmate dal Coordinatore e dal docente "tutore".
Entro due mesi dalla consegna degli elaborati finali, il Dipartimento convoca i candidati all'esame finale con comunicazione spedita almeno dieci giorni prima della data fissata, che consisterà nella discussione dell'elaborato presentato, .
L'esame finale consiste nella discussione dell'elaborato presentato e alla fine della discussione la Commissione esaminatrice emetterà il giudizio di approvazione o di non approvazione del candidato.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell'Università di Pisa, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale viene nominata dal Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Consiglio di Dottorato. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore di concedere al candidato all'esame finale una proroga di durata non superiore a un anno. La proroga non dà diritto alla prosecuzione della borsa. |