Regolamento Dipartimento di Scienze Archeologiche
D.R. 18 gennaio 2000, n. 01/57 Emanazione Regolamento
DR. 19 ottobre 2000, n. 01/1456 Modifica Regolamento
D.R. 24 giugno 2008, n.01/I/9014 Modifica Regolamento
Art. 1 - Il dipartimento
- Il dipartimento di Scienze Archeologiche (in seguito dipartimento) é la
struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione
e all'organizzazione delle discipline aventi per oggetto le civilta'
antiche: preistoriche, classiche, tardo antiche, medievali nelle loro
componenti di natura archeologica, artistica, antropologica ambientale
archeometrica e nei loro aspetti museologici; il dipartimento coordina
i relativi insegnamenti afferenti al Corso di Laurea in Scienze dei
Beni Culturali, al corso di Laurea Specialistica in Archeologia della
Facoltà di Lettere e Filosofia e del Corso di Laurea in Scienze Naturali
della Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
- Promuove coordina e gestisce attività di ricerca svolte nel proprio
ambito nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti
e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la
ricerca.
- Garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso
alle sue risorse.
- E` sede della Scuola di specializzazione in archeologia. Puo` inoltre
essere sede di corsi di perfezionamentoe di Centri - anche interdipartimentali
- di servizi e di di ricerca e di master.
- È sede del dottorato di ricerca in archeologia e organizza le attività necessarie
al suo conseguimento; inoltre puo` partecipare ad altri dottorati.
- Esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura
dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione
dei compiti didattici da parte delle facoltà relativamente ai settori
scientifico disciplinari afferenti al dipartimento.
- In collaborazione con i consigli di facoltà o con i consigli di corso
di studio o di indirizzo, organizza ed esercita le attività didattiche
per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dallo statuto
universitario mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali.
- Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati
e con l'approvazione del consiglio di dipartimento possono essere attivate
articolazioni interne (sezioni) del dipartimento, generalmente a carattere
temporaneo, senza alcuna rappresentatività esterna.
Il consiglio ne disciplinerà la durata e le finalità.
Attualmente il dipartimento È articolato in due sezioni:
- Archeologia e antichita' classiche;
- Paleontologia umana, Paleontologia.
Art.2 - Autonomia dipartimentale
- Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile
e la esercita nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento
di Ateneo per l`amministrazione, la finanza e la contabilità.
Art.3 - Personale docente e tecnico-amministrativo
- Il Dipartimento è costituito ai sensi dell'art. 31.4 dello Statuto,dai
professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono
e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
- Tutto il personale del Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali
dell'ente.
Art.4 - Esercizio dell'attività didattica e scientifica.
- Ciascun professore o ricercatore può collaborare alla ricerca scientifica
svolta nell'ambito di altri dipartimenti e svolgere attività per conto
di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.
- Con parere del consiglio di dipartimento, da rinnovare annualmente,
i docenti possono svolgere attività didattica in scuole di specializzazione
o di perfezionamento o dirette a fini speciali che abbiano sede anche
in dipartimenti diversi da quello di appartenenza.
- Gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione,
gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento, i laureandi
il cui relatore appartenga al personale docente del dipartimento, gli
studenti isritti alle facolta` nelle quali vengono impartiti insegnamenti
facenti capo al dipartimento vengono ammessi ad utilizzare gli spazi
e le attrezzature in dotazione al dipartimento nel rispetto delle condizioni
e dei limiti definiti dal consiglio di dipartimento.
- Il consiglio potrà altresì definire le condizioni per consentire
l'accesso alla biblioteca, agli altri spazi ed attrezzature del dipartimento
a terzi, per motivate ragioni di studio.
- È ospite presso il dipartimento una unita' di ricerca dell'Istituto
di Geocronologia e Geochimica isotopica del C.N.R. di Pisa.
- Gli utenti del dipartimento usufruiscono di una copertura assicurativa
S.A.I. - S.p.A - a cura dell'Ateneo.
Art.5 - abrogato
Art.6 - Organi del dipartimento.
- Sono organi del dipartimento:
- il direttore
- il consiglio
- la giunta.
Art.7 - Il direttore
- Il direttore del dipartimento è eletto dai membri del consiglio tra
i professori di ruolo di I fascia in regime di impegno a tempo pieno
e dura in carica quattro anni accademici. È nominato con decreto del
Rettore e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
A questo fine non si computa il mandato interrotto prima della metà della
sua durata nominale.
- L'ulteriore elezione può essere effettuata soltanto dopo che sia
trascorso un lasso di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
- Nei casi di non eleggibilità o di indisponibilità all'accettazione
della carica, per motivate ragioni (accolte dal consiglio di dipartimento),
l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia
in regime di impegno a tempo pieno.
- Nei 6 mesi antecedenti la naturale scadenza del mandato il decano
dei professori o, in mancanza, il più anziano degli associati, indice
nuove elezioni per il successivo quadriennio accademico.
- Nel caso di assenza o di impedimento del direttore e del vicedirettore,
il direttore e` sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima
fascia del dipartimento.
Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato
del direttore, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle
sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio
al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.
- Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per
un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto
la interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 5.
La durata del mandato del nuovo eletto è pari alla frazione di anno
accademico in corso, oltre agli anni residui al termine del mandato.
- L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre
membri, il Decano dei professori, un professore e il segretario amministrativo
di dipartimento.
Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.
- Alla chiusura delle votazioni il presidente del seggio redige il
verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto
al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.
- Il direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi
diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti
nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio
tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima
votazione.
Ogni turno di votazione e` valido solo se vi abbiano partecipato almeno
la meta` degli aventi diritto.
In accordo con l'art.48 dello Statuto di Ateneo la carica di Direttore
di Dipartimento È incompatibile con le cariche di Preside di Facoltà,
Presidente di corso di studio, Direttore di uno dei Centri di cui all'art.36.7
dello Statuto.
Chi ricopre una carica in un organo dell'università e si candidi a
ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da
quella precedentemente ricoperta.
- Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di
ruolo afferenti al dipartimento, di norma nella Sezione alla quale
non appartiene, sempre nel pieno rispetto dell`art.31.2 dello Statuto
dell'Università. Il Vicedirettore cessa dalla carica insieme al direttore
che lo ha designato.
- Il vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il
direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Nel caso in cui il direttore cessi dalla carica, o in caso di contestuale
ed accertata assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore,
il decano dei professori subentra al titolare dell`organo nella totalità delle
sue funzioni.
- In caso di dimissioni del direttore, queste devono essere presentate
al rettore e contestualmente comunicate ai componenti del consiglio
di dipartimento; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede
in merito, ,ferma restando la possibilita` dell`interessato di confermare
irrevocabilmente le proprie dimissioni.
Art.8 - Funzioni del direttore
- Il direttore rappresenta il dipartimento, esercita funzioni di iniziativa
e di promozione nell'ambito del dipartimento.
Il direttore inoltre:
- convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione
dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali.
- adotta i provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle
competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica,
nella prima adunanza successiva.
- assicura l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme
dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei
relativi regolamenti;
- cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali
e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed
economicità;
- cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo
e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e
responsabilità;
- assicura nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i
mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi
di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari
di borse di studio presso il dipartimento;
- dispone, di concerto con il segretario amministrativo, tutti
gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento,
con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda
le spese gravanti sui fondi stessi comprese le quote destinate
dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;
- assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie
per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti
affidati ai docenti afferenti al dipartimento;
- autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo
del dipartimento;
- ordina strumentazioni, lavori, materiale, anche bibliografico
e quanto altro serve per il buon funzionamento del dipartimento
e dispone il pagamento delle relative fatture.
- Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:
- proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento,
coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con
quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente
con le risorse disponibili;
- predisporre annualmente le richieste degli spazi, dei finanziamenti
e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione
dei programmi di sviluppo e di potenziamento della attività di
ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare
al Rettore;
- promuovere le azioni opportune per i1 reperimento dei fondi
necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso
la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e
privati;
- predisporre annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche
e sulla didattica svolte nel dipartimento, da inviare al Rettore
per la elaborazione della relazione generale sull'attività di
ricerca dell'Ateneo;
- disporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo
per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
del dipartimento da presentarsi nei termini di legge;
- predisporre i necessari strumenti e eventualmente promuovere
convenzioni con altre Università o enti interessati.
- disporre un piano di aggiornamento professionale annuale, rivolto
al personale tecnico amministrativo, valutando gli indirizzi
dipartimentali.
- il direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni che
gli sono demandate dalle leggi dello stato in quanto compatibili,
dallo statuto e dai regolamenti.
- predisporre l'eventuale organizzazione di centri di studio
e di laboratorio anche in comune con altri dipartimenti della
stessa o di altre università o con altre istituzioni scientifiche
nonché predisporre i necessari strumenti ed eventualmente promuovere
convenzioni con altre università o con industrie o con enti pubblici
e privati interessati.
- Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario
e contabile, il direttore opera di concerto col segretario amministrativo
che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
Art.9 - Composizione ed elezione del consiglio
- Il consiglio è composto da professori di ruolo e fuori ruolo dai
ricercatori, dal segretario amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante; da n.3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo
e da n.2 rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di borse di studio
e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale, da n.1
Funzionario tecnico (proveniente dal ex carriera: conservatore di musei)
ammesso a partecipare con voto consultivo.
- Il collegio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno
dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi
coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza.
Il numero legale richiesto ai fini della validità delle sedute non
può comunque essere inferiore a un quinto dei componenti. La mancanza
dei componenti di una o piu' categorie non infirma la valida costituzione
dell'organo.
- Le elezioni per le rappresentanze elettive nel consiglio sono indette
dal direttore di dipartimento nei sei mesi precedenti la scadenza dei
membri in carica.
- Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo
ha diritto al voto ed é eleggibile, i1 personale tecnico amministrativo
di ruolo ed in servizio presso il dipartimento.
Ha invece diritto al solo elettorato attivo il personale collocato
in aspettativa.
- Per l'elezione dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e
degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale, hanno diritto
al voto e sono eleggibili:
- gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che svolgono
attività presso il dipartimento, tanto nel caso in cui l'Università di
Pisa ne sia sede amministrativa, quanto nel caso in cui ne sia
sede consorziata;
- tutti gli assegnatari di borse di studio che svolgono il programma
di ricerca presso il dipartimento;
- gli iscritti alle scuole di specializzazione, la cui attività didattica
e tecnico pratica si svolge presso le strutture del dipartimento.
I dottorandi, i titolari di borse di studio e gli specializzandi
sono riuniti in un unico corpo elettorale costituito con delibera
del consiglio di dipartimento, su motivata proposta degli interessati.
Gli iscritti al dottorato dovranno optare, presentando istanza al
consiglio di dipartimento, dichiarando per quale dipartimento della
sede amministrativa o consorziata vorranno esercitare l'elettorato
attivo e passivo.
Parimenti sia i titolari delle borse di studio che gli specializzandi
dovranno optare presentando istanza al consiglio, dichiarando per
quale dipartimento intendono esercitare l'elettorato attivo e passivo.
- I rappresentanti degli studenti che frequentano il dipartimento,
fanno parte del consiglio intervenendo limitatamente all'organizzazione
della didattica e dei relativi servizi. Tenuto conto della distribuzione,
tra i vari corsi di laurea degli insegnamenti,la cui copertura è affidata
a docenti del dipartimento, la rappresentanza degli studenti in consiglio è formata
da tre studenti,di cui. uno iscritto al corso di laurea in Lettere,
n.2 iscritti al corso di l di Laurea in Scienze dei Beni culturali
indirizzo Archeologico e n. 1 iscritto al Corso di Laurea Specialistica
in Archeologia, nominati in seno ai rappresentanti degli studenti eletti
a far parte dei rispettivi Corsi di Laurea.
- Per la determinazione del numero dei rappresentanti si tiene conto
della situazione in atto al momento dell' indizione delle elezioni.
- I rappresentanti elettivi durano in carica tre anni, salvo quelli
degli studenti che durano in carica due anni.
- Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità di cui
all'art.47 dello statuto.
- La Commissione di seggio per tali designazioni elettive, sarà composta
dal direttore o da un suo delegato come presidente, e da due rappresentanti
delle categorie interessate alle elezioni, di cui uno con funzioni
di segretario
- Le operazioni di voto si svolgeranno presso il locale adibito a seggio
nell'orario stabilito dal direttore di dipartimento al momento dell'indizione.
- Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda
il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare
ogni altro elemento atto all'identificazione del candidato.
- Alla chiusura delle votazioni la commissione del seggio redige il
verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto
al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti
riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti.
Tale verbale viene trasmesso al Rettore che provvede con proprio decreto
alla nomina degli eletti.
- Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
in caso di parità, per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo,
risulterà eletto colui che ha maggior anzianità di servizio, a parità di
anzianità di servizio, il più anziano di età.
In caso di parità di voti per i dottorandi, i titolari di borse di
studio e gli specializzandi risulterà eletto colui che é iscritto da
minor tempo ai corsi e usufruisca da minor tempo della borsa.
- In caso di decadenza (perdita della qualifica di elettore), dimissioni
etc., subentra il primo dei non eletti. qualora ciò non sia possibile
per mancanza di sostituti in graduatoria, il direttore di dipartimento
provvede ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti
vacanti purché la vacatio si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza
del mandato.
- I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei
sostituiti.
- Gli eletti, previo controllo della legittimità delle procedure elettorali
seguite e dei requisiti per l'eleggibilità, sono nominati con decreto
del Rettore.
Art. 10 - Funzioni del consiglio
- Il consiglio è organo di indirizzo di programmazione e di coordinamento
delle attività del dipartimento.
- Il consiglio esercita le seguenti funzioni:
- definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito
a:
- l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per
il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le
spese generali del dipartimento;
- l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature
in dotazione al dipartimento;
- approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse
del dipartimento;
- approva le proposte formulate dal direttore relativamente ai
punti a, b, c , d dell'art.8, II comma.
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei termini
previsti dal regolamento d`Ateneo per l`amministrazione, la finanza
e la contabilità;
- organizza o concorre all'organizzazione delle attività necessarie
per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- esprime i pareri obbligatori ed avanza proposte ai consigli
di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari
di competenza del dipartimento, in merito al conferimento di
supplenze o affidamenti, alla destinazione dei posti già in organico
di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata dei professori
di ruolo e dei ricercatori;
- avanza proposte ai consigli di facoltà interessati in merito
alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
- esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione
o la modificazione delle discipline in statuto relativamente
a settori disciplinari di competenza del dipartimento;
- presenta al Senato accademico, in vista della predisposizione
del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art.l7
dello statuto, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo
del dipartimento;
- approva i1 regolamento del dipartimento;
- collabora con gli organi di governo dell`Università e gli organi
di programmazione internazionali, nazionali, regionali e locali
alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento
non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti
dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione
e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili
professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.
- Esprime un parere di indirizzo relativamente alle attivita'
della Scuola di specializzazione e di altre scuole o corsi afferenti
al dipartimento.
- Il consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli
sono demandate da leggi, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Art.11 - La giunta
- La giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria.
Collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui
all'art.8,II comma.
- La Giunta e` composta, oltre che dal direttore, che la presiede e
la convoca, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo (anche
con funzioni verbalizzanti), da un uguale numero di professori di I
fascia, di II fascia e di ricercatori, da un rappresentante del personale
tecnico amministrativo, eletti con le modalita` che seguono:
- La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno
dei suoi componenti non computandosi coloro che hanno giustificato
l'assenza per iscritto.
Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non
può comunque scendere al di sotto delle 4 unità.
- Il consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri,
può delegare la giunta a deliberare su argomenti di sua competenza,
precisando criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega
perde efficacia al momento del rinnovo del direttore.
- La giunta si rinnova al momento delle elezioni del direttore di dipartimento.
- Ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente
al dipartimento e tutto il personale tecnico amministrativo in servizio
presso lo stesso.
Il personale non docente, collocato in aspettativa, ha diritto al solo
elettorato attivo. Le elezioni si svolgono con le stesse modalità delle
elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel
consiglio
L'elezione dei membri della giunta avviene in seno al Consiglio che
elegge un egual numero di professori di I di II fascia e di ricercatori
ed un rappresentante del personale tecnico amministrativo individuato
tra i membri già eletti in consiglio .
- Il seggio é composto dal direttore del dipartimento o da un suo delegato,
dal segretario amministrativo di dipartimento e da un rappresentante
della componente elettiva.
- Il verbale della votazione è redatto secondo le modalità di cui all'art.9,
XIV comma.
Art.12 - Il segretario amministrativo di dipartimento
- Il segretario amministrativo di dipartimento esercita, sulla base
delle direttive impartite dagli organi di governo del dipartimento,
funzioni di:
a. coordinamento delle attività amministrative e contabili assumendo
la responsabilità, in solido con i1 direttore, dei conseguenti atti;
b. predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della
situazione patrimoniale;
c. gestione del Fondo economale ai sensi dell'art.26 del regolamento
d`Ateneo per l`amministrazione, la finanza e la contabilità;
d. collaborazione con i1 Direttore del Dipartimento per le attività volte
al migliore funzionamento della struttura;
e. partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del dipartimento
anche con funzioni di segretario verbalizzante;
f. regolare tenuta dei libri contabili;
g. altre attività previste in sede legislativa, statutaria e regolamentare.
Il segretario amministrativo designa un suo sostituto tra il personale
amministrativo della struttura con qualifica funzionale non inferiore
alla settima, ovvero in mancanza tra il personale in servizio presso
altre strutture o presso gli uffici dell`amministrazione centrale.
La partecipazione del sostituto alle riunioni del consiglio di dipartimento è limitata
alla verbalizzazione.
Art.13 - Approvazione e modifica del regolamento
- Il presente regolamento, deliberato dal consiglio di dipartimento
a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale,
previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell`Università di
Pisa.
- Proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate
da un minimo di un quinto dei membri del consiglio di dipartimento
o dal Direttore ed approvate con la stessa procedura di cui al comma
precedente.
Art.14 - Disposizioni finali
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
norme dello statuto di Ateneo e le altre da questo richiamate.
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