REGOLAMENTO Dipartimento di Scienze Archeologiche
 
 

Regolamento Dipartimento di Scienze Archeologiche

D.R. 18 gennaio 2000, n. 01/57 Emanazione Regolamento
DR. 19 ottobre 2000, n. 01/1456 Modifica Regolamento
D.R. 24 giugno 2008, n.01/I/9014 Modifica Regolamento

 

Art. 1 - Il dipartimento
  1. Il dipartimento di Scienze Archeologiche (in seguito dipartimento) é la struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione e all'organizzazione delle discipline aventi per oggetto le civilta' antiche: preistoriche, classiche, tardo antiche, medievali nelle loro componenti di natura archeologica, artistica, antropologica ambientale archeometrica e nei loro aspetti museologici; il dipartimento coordina i relativi insegnamenti afferenti al Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, al corso di Laurea Specialistica in Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia e del Corso di Laurea in Scienze Naturali della Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
  2. Promuove coordina e gestisce attività di ricerca svolte nel proprio ambito nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
  3. Garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.
  4. E` sede della Scuola di specializzazione in archeologia. Puo` inoltre essere sede di corsi di perfezionamentoe di Centri - anche interdipartimentali - di servizi e di di ricerca e di master.
  5. È sede del dottorato di ricerca in archeologia e organizza le attività necessarie al suo conseguimento; inoltre puo` partecipare ad altri dottorati.
  6. Esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle facoltà relativamente ai settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento.
  7. In collaborazione con i consigli di facoltà o con i consigli di corso di studio o di indirizzo, organizza ed esercita le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dallo statuto universitario mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali.
  8. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del consiglio di dipartimento possono essere attivate articolazioni interne (sezioni) del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, senza alcuna rappresentatività esterna.

    Il consiglio ne disciplinerà la durata e le finalità.

Attualmente il dipartimento È articolato in due sezioni:

  1. Archeologia e antichita' classiche;
  2. Paleontologia umana, Paleontologia.
Art.2 - Autonomia dipartimentale  
  1. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento di Ateneo per l`amministrazione, la finanza e la contabilità.
Art.3 - Personale docente e tecnico-amministrativo
  1. Il Dipartimento è costituito ai sensi dell'art. 31.4 dello Statuto,dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
  2. Tutto il personale del Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali dell'ente.
Art.4 - Esercizio dell'attività didattica e scientifica.
  1. Ciascun professore o ricercatore può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti e svolgere attività per conto di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.
  2. Con parere del consiglio di dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere attività didattica in scuole di specializzazione o di perfezionamento o dirette a fini speciali che abbiano sede anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza.
  3. Gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento, i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del dipartimento, gli studenti isritti alle facolta` nelle quali vengono impartiti insegnamenti facenti capo al dipartimento vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal consiglio di dipartimento.
  4. Il consiglio potrà altresì definire le condizioni per consentire l'accesso alla biblioteca, agli altri spazi ed attrezzature del dipartimento a terzi, per motivate ragioni di studio.
  5. È ospite presso il dipartimento una unita' di ricerca dell'Istituto di Geocronologia e Geochimica isotopica del C.N.R. di Pisa.
  6. Gli utenti del dipartimento usufruiscono di una copertura assicurativa S.A.I. - S.p.A - a cura dell'Ateneo.
Art.5 - abrogato
Art.6 - Organi del dipartimento.
  1. Sono organi del dipartimento:
    • il direttore
    • il consiglio
    • la giunta.
Art.7 - Il direttore
  1. Il direttore del dipartimento è eletto dai membri del consiglio tra i professori di ruolo di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. È nominato con decreto del Rettore e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
    A questo fine non si computa il mandato interrotto prima della metà della sua durata nominale.
  2. L'ulteriore elezione può essere effettuata soltanto dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
  3. Nei casi di non eleggibilità o di indisponibilità all'accettazione della carica, per motivate ragioni (accolte dal consiglio di dipartimento), l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.
  4. Nei 6 mesi antecedenti la naturale scadenza del mandato il decano dei professori o, in mancanza, il più anziano degli associati, indice nuove elezioni per il successivo quadriennio accademico.
  5. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore e` sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento.
    Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.
  6. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto la interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 5.
    La durata del mandato del nuovo eletto è pari alla frazione di anno accademico in corso, oltre agli anni residui al termine del mandato.
  7. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri, il Decano dei professori, un professore e il segretario amministrativo di dipartimento.
    Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.
  8. Alla chiusura delle votazioni il presidente del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.
  9. Il direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
    Ogni turno di votazione e` valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta` degli aventi diritto.
    In accordo con l'art.48 dello Statuto di Ateneo la carica di Direttore di Dipartimento È incompatibile con le cariche di Preside di Facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di uno dei Centri di cui all'art.36.7 dello Statuto.
    Chi ricopre una carica in un organo dell'università e si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta.
  10. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento, di norma nella Sezione alla quale non appartiene, sempre nel pieno rispetto dell`art.31.2 dello Statuto dell'Università. Il Vicedirettore cessa dalla carica insieme al direttore che lo ha designato.
  11. Il vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
    Nel caso in cui il direttore cessi dalla carica, o in caso di contestuale ed accertata assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il decano dei professori subentra al titolare dell`organo nella totalità delle sue funzioni.
  12. In caso di dimissioni del direttore, queste devono essere presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti del consiglio di dipartimento; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ,ferma restando la possibilita` dell`interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni.
Art.8 - Funzioni del direttore
  1. Il direttore rappresenta il dipartimento, esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento.
    Il direttore inoltre:
    1. convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali.
    2. adotta i provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva.
    3. assicura l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;
    4. cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
    5. cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
    6. assicura nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento;
    7. dispone, di concerto con il segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi comprese le quote destinate dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;
    8. assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;
    9. autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del dipartimento;
    10. ordina strumentazioni, lavori, materiale, anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture.
  2. Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:
    1. proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
    2. predisporre annualmente le richieste degli spazi, dei finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento della attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore;
    3. promuovere le azioni opportune per i1 reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
    4. predisporre annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche e sulla didattica svolte nel dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo;
    5. disporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del dipartimento da presentarsi nei termini di legge;
    6. predisporre i necessari strumenti e eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o enti interessati.
    7. disporre un piano di aggiornamento professionale annuale, rivolto al personale tecnico amministrativo, valutando gli indirizzi dipartimentali.
    8. il direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi dello stato in quanto compatibili, dallo statuto e dai regolamenti.
    9. predisporre l'eventuale organizzazione di centri di studio e di laboratorio anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre università o con altre istituzioni scientifiche nonché predisporre i necessari strumenti ed eventualmente promuovere convenzioni con altre università o con industrie o con enti pubblici e privati interessati.
  3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il direttore opera di concerto col segretario amministrativo che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
Art.9 - Composizione ed elezione del consiglio
  1. Il consiglio è composto da professori di ruolo e fuori ruolo dai ricercatori, dal segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante; da n.3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo e da n.2 rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale, da n.1 Funzionario tecnico (proveniente dal ex carriera: conservatore di musei) ammesso a partecipare con voto consultivo.
  2. Il collegio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza.
    Il numero legale richiesto ai fini della validità delle sedute non può comunque essere inferiore a un quinto dei componenti. La mancanza dei componenti di una o piu' categorie non infirma la valida costituzione dell'organo.
  3. Le elezioni per le rappresentanze elettive nel consiglio sono indette dal direttore di dipartimento nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri in carica.
  4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo ha diritto al voto ed é eleggibile, i1 personale tecnico amministrativo di ruolo ed in servizio presso il dipartimento.
    Ha invece diritto al solo elettorato attivo il personale collocato in aspettativa.
  5. Per l'elezione dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili:
    1. gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che svolgono attività presso il dipartimento, tanto nel caso in cui l'Università di Pisa ne sia sede amministrativa, quanto nel caso in cui ne sia sede consorziata;
    2. tutti gli assegnatari di borse di studio che svolgono il programma di ricerca presso il dipartimento;
    3. gli iscritti alle scuole di specializzazione, la cui attività didattica e tecnico pratica si svolge presso le strutture del dipartimento.
    I dottorandi, i titolari di borse di studio e gli specializzandi sono riuniti in un unico corpo elettorale costituito con delibera del consiglio di dipartimento, su motivata proposta degli interessati.
    Gli iscritti al dottorato dovranno optare, presentando istanza al consiglio di dipartimento, dichiarando per quale dipartimento della sede amministrativa o consorziata vorranno esercitare l'elettorato attivo e passivo.
    Parimenti sia i titolari delle borse di studio che gli specializzandi dovranno optare presentando istanza al consiglio, dichiarando per quale dipartimento intendono esercitare l'elettorato attivo e passivo.
  6. I rappresentanti degli studenti che frequentano il dipartimento, fanno parte del consiglio intervenendo limitatamente all'organizzazione della didattica e dei relativi servizi. Tenuto conto della distribuzione, tra i vari corsi di laurea degli insegnamenti,la cui copertura è affidata a docenti del dipartimento, la rappresentanza degli studenti in consiglio è formata da tre studenti,di cui. uno iscritto al corso di laurea in Lettere, n.2 iscritti al corso di l di Laurea in Scienze dei Beni culturali indirizzo Archeologico e n. 1 iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia, nominati in seno ai rappresentanti degli studenti eletti a far parte dei rispettivi Corsi di Laurea.
  7. Per la determinazione del numero dei rappresentanti si tiene conto della situazione in atto al momento dell' indizione delle elezioni.
  8. I rappresentanti elettivi durano in carica tre anni, salvo quelli degli studenti che durano in carica due anni.
  9. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art.47 dello statuto.
  10. La Commissione di seggio per tali designazioni elettive, sarà composta dal direttore o da un suo delegato come presidente, e da due rappresentanti delle categorie interessate alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario
  11. Le operazioni di voto si svolgeranno presso il locale adibito a seggio nell'orario stabilito dal direttore di dipartimento al momento dell'indizione.
  12. Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare ogni altro elemento atto all'identificazione del candidato.
  13. Alla chiusura delle votazioni la commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti.
    Tale verbale viene trasmesso al Rettore che provvede con proprio decreto alla nomina degli eletti.
  14. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità, per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, risulterà eletto colui che ha maggior anzianità di servizio, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.
    In caso di parità di voti per i dottorandi, i titolari di borse di studio e gli specializzandi risulterà eletto colui che é iscritto da minor tempo ai corsi e usufruisca da minor tempo della borsa.
  15. In caso di decadenza (perdita della qualifica di elettore), dimissioni etc., subentra il primo dei non eletti. qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il direttore di dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti vacanti purché la vacatio si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del mandato.
  16. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
  17. Gli eletti, previo controllo della legittimità delle procedure elettorali seguite e dei requisiti per l'eleggibilità, sono nominati con decreto del Rettore.
Art. 10 - Funzioni del consiglio
  1. Il consiglio è organo di indirizzo di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.
  2. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:
    1. definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
      • l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
      • la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento;
      • l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
    2. approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento;
    3. approva le proposte formulate dal direttore relativamente ai punti a, b, c , d dell'art.8, II comma.
    4. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei termini previsti dal regolamento d`Ateneo per l`amministrazione, la finanza e la contabilità;
    5. organizza o concorre all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
    6. esprime i pareri obbligatori ed avanza proposte ai consigli di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito al conferimento di supplenze o affidamenti, alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
    7. avanza proposte ai consigli di facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
    8. esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto relativamente a settori disciplinari di competenza del dipartimento;
    9. presenta al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art.l7 dello statuto, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento;
    10. approva i1 regolamento del dipartimento;
    11. collabora con gli organi di governo dell`Università e gli organi di programmazione internazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.
    12. Esprime un parere di indirizzo relativamente alle attivita' della Scuola di specializzazione e di altre scuole o corsi afferenti al dipartimento.
  3. Il consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Art.11 - La giunta
  1. La giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria. Collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art.8,II comma.
  2. La Giunta e` composta, oltre che dal direttore, che la presiede e la convoca, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo (anche con funzioni verbalizzanti), da un uguale numero di professori di I fascia, di II fascia e di ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletti con le modalita` che seguono:
  3. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti non computandosi coloro che hanno giustificato l'assenza per iscritto.
    Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle 4 unità.
  4. Il consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare la giunta a deliberare su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega perde efficacia al momento del rinnovo del direttore.
  5. La giunta si rinnova al momento delle elezioni del direttore di dipartimento.
  6. Ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente al dipartimento e tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso lo stesso.
    Il personale non docente, collocato in aspettativa, ha diritto al solo elettorato attivo. Le elezioni si svolgono con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel consiglio
    L'elezione dei membri della giunta avviene in seno al Consiglio che elegge un egual numero di professori di I di II fascia e di ricercatori ed un rappresentante del personale tecnico amministrativo individuato tra i membri già eletti in consiglio .
  7. Il seggio é composto dal direttore del dipartimento o da un suo delegato, dal segretario amministrativo di dipartimento e da un rappresentante della componente elettiva.
  8. Il verbale della votazione è redatto secondo le modalità di cui all'art.9, XIV comma.
Art.12 - Il segretario amministrativo di dipartimento
  1. Il segretario amministrativo di dipartimento esercita, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del dipartimento, funzioni di:

a. coordinamento delle attività amministrative e contabili assumendo la responsabilità, in solido con i1 direttore, dei conseguenti atti;

b. predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;

c. gestione del Fondo economale ai sensi dell'art.26 del regolamento d`Ateneo per l`amministrazione, la finanza e la contabilità;

d. collaborazione con i1 Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

e. partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante;

f. regolare tenuta dei libri contabili;

g. altre attività previste in sede legislativa, statutaria e regolamentare.

Il segretario amministrativo designa un suo sostituto tra il personale amministrativo della struttura con qualifica funzionale non inferiore alla settima, ovvero in mancanza tra il personale in servizio presso altre strutture o presso gli uffici dell`amministrazione centrale.
La partecipazione del sostituto alle riunioni del consiglio di dipartimento è limitata alla verbalizzazione.

Art.13 - Approvazione e modifica del regolamento
  1. Il presente regolamento, deliberato dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale, previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell`Università di Pisa.
  2. Proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del consiglio di dipartimento o dal Direttore ed approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.
Art.14 - Disposizioni finali
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello statuto di Ateneo e le altre da questo richiamate.